IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1935, n.  1071,  ccnvertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988;
  Visto il decreto ministeriale dell'8  marzo  1994,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  n.  121 alla Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25
agosto  1994,  con  il  quale  sono  state  apportate   modificazioni
all'ordinamento    didattico    relativamente    alle    scuole    di
specializzazione del settore veterinario;
  Visto il decreto ministeriale in data 12  settembre  1996  relativo
all'istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in medicina del
cavallo presso la facolta' di medicina veterinaria dell'Universita';
  Vista l'approvazione  deliberata  dalle  autorita'  accademiche  di
questa Universita' in merito all'istituzione della scuola suddetta;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 19 luglio 1996;
                              Decreta:
  Nel  capo  II  -   Scuole   di   specializzazione   dello   statuto
dell'Universita' dopo l'art. 405 sono inseriti i seguenti articoli:
                     SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
                 IN MEDICINA E CHIRURGIA DEL CAVALLO
  Art.  405-bis.  -  E'  istituita  presso  la  facolta'  di medicina
veterinaria  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa  la  scuola  di
specializzazione in medicina e chirurgia del cavallo.
  La  scuola  ha lo scopo di dare ai laureati in medicina veterinaria
una specifica  preparazione  nel  settore  medico  e  chirurgico  del
cavallo.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina e chirurgia
del cavallo.
  Art.  405-ter. - La scuola ha durata triennale e prevede almeno 600
ore di insegnamento e 600 ore di attivita' pratiche guidate.
  La frequenza e' obbligatoria.
  Art. 405-quater. - Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso
puo' essere stabilito annualmente dal senato accademico, su  proposta
del  consiglio  di  facolta', in base alle strutture disponibili alle
esigenze del mercato del lavoro e secondo  criteri  generali  fissati
dal   Ministero   dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge  n.  341/1990.
Le  modalita'  delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal
consiglio della scuola.
  Art.  406-quinquies.  -  Sono  ammessi  al  concorso  per  ottenere
l'iscrizione alla scuola i laureati del corso di laurea  in  medicina
veterinaria   in   possesso   dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione. Sono altresi' ammessi alla scuola coloro  che  siano  in
possesso  del titolo di studio conseguito presso universita' italiane
e straniere, accettato dalle competenti autorita' italiane (consiglio
della scuola e senato accademico) e che  sia  ritenuto  equipollente,
anche limitatamente ai fini della iscrizione alla scuola.
  Art.  405-sexies.  -  Il  consiglio  della  scuola  determina,  con
apposito regolamento, in conformita'  al  regolamento,  didattico  di
Ateneo  e nel rispetto della liberta' di insegnamento l'articolazione
del corso di specializzazione e del relativo pia di studi.
  Il consiglio determina, pertanto: - gli  insegnamenti  fondamentali
obbligatori   e  quelli  eventuali  opzionali  con  la  suddivisione,
allorquando necessaria, in moduli didattici;  -  la  tipologia  delle
forme  didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche
e di tirocinio.
  Art. 405-septies. - Nel determinare il piano  degli  studi  secondo
quanto  previsto  al  precedente  articolo, il consiglio della scuola
dovra'  comprendere  nell'ordinamento  le   aree   didattiche   sotto
specificate,  alle  quali dovranno essere dedicate almeno 1200 ore di
didattica, 600 ore di insegnamento e 600 ore  di  attivita'  pratiche
guidate, per un minimo di 50 ore per ciascuna area:
Area 1 - Propedeutica di base.
  Approfondimento  delle nozioni di base di anatomia e fisiologia del
cavallo con particolare riguardo al cavallo atleta, lo specializzando
dovra' inoltre studiare l'etologia e le norme comportamentali.
  Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B, V31A.
Area 2 - Diagnostica.
  Lo specializzando  dovra'  approfondire  tutte  le  discipline  che
permettono  una corretta indagine clinica atta a rilevare la presenza
o meno di malattie od insufficienze che ne  limitano  o  pregiudicano
l'impiego sportivo. Si dovranno comprendere anche esami collaterali e
di laboratorio.
  Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B, V33A, V33B, V34A.
Area 3 - Chirurgia.
  Lo  specializzando  dovra'  apprendere  sia  le  manualita'  che le
conoscenze teoriche atte a diagnosticare e trattare le  patologie  di
interesse  chirurgico  anche con l'ausilio dei piu' moderni metodi di
indagine.
  Settori scientifico-disciplinari: V34A.
Area 4 - Riproduttiva.
  Lo  specializzando  dovra'  approfondire  le   tematiche   che   ne
dimostrino  la  conoscenza  nei  riguardi dell'apparato riproduttivo,
della gravidanza, del parto e del successivo allevamento del puledro.
  Settori scientifico-disciplinari: V34A, V34B.
Area 5 - zootecnico-nutrizionale.
  Lo  specializzando  dovra'  approfondire  lo   studio   di   quelle
discipline  che permettono una corretta alimentazione e la conoscenza
degli aspetti morfo-funzionali delle razze equine.
  Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C.
Area 6 - Terapeutica.
  In questo gruppo di materie dovranno essere  approfonditi  concetti
su  cui  si  basa  una  moderna  terapia  farmacologica  applicata al
cavallo.
  Settori scientifico-disciplinari: V33A, V34A.
Area 7 - Anatomo-istopatologica.
  Lo  specializzando  dovra'  riuscire a stabilire, con le conoscenze
acquisite, le cause della morte del cavallo.
  Settori scientifico-disciplinari: V31A.
Area 8 - Infettivistica.
  Nozioni di base e specialistiche  su  epidemiologia,  profilassi  e
controllo   delle   malattie   diffusive   di   origine  infettiva  e
parassitaria e normative che regolano lo spostamento degli equini.
  Settori scientifico disciplinari: V32A, V32B.
  Per ciascuna area i  settori  definiscono  l'ambito  scientifico  e
disciplinare   nel  quale  si  sviluppera'  l'attivita'  didattica  e
verranno reperiti i docenti.
  Art. 405-octies. - All'inizio di ciascun corso  gli  specializzandi
dovranno  concordare  con  il  consiglio della scuola la scelta degli
eventuali  corsi  opzionali  che  dovranno  costituire   orientamento
all'interno   della  specializzazione,  l'attivita'  sperimentale  di
laboratorio e di tirocinio che sara' svolto  sotto  la  guida  di  un
responsabile nominato dal consiglio della scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione  svolta  in  Italia  e  all'estero   in   laboratori
universitari o extra universitari.
  Art.  405-novies.  - L'Universita', su proposta del consiglio della
scuola, stabilisce convenzioni  con  Enti  pubblici  o  privati,  con
finalita'  di  sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra
universitarie per lo svolgimento  delle  attivita'  didattiche  degli
specializzandi  ai  sensi del decreto del Presidente della Repubblica
dell'11 luglio 1980, n. 382,  e  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.
  E' consentito, in parte, l'espletamento dei corsi anche presso sedi
distaccate.
  Art.    405-decies.   -   La   corrispondenza   della   scuola   di
specializzazione e del titolo relativo fra la  presente  tipologia  e
quelle precedenti e' individuata dal C.U.N.
   Pisa, 5 novembre 1996
                                                           Il rettore